La banca può compensare i crediti da anticipazioni con i debiti della società fallita in caso di stipula del patto di compensazione

Cass. Sez. I, 27.1.2023 n. 2556

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – compensazione – patto – esclusione

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare – qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca – se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del “diritto di incamerare” le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore.
In tale ipotesi infatti non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l’imprenditore, né gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).