Cass. Sez. I, 22.4.2024 n. 10711
Diritto delle obbligazioni e contratti – assegno circolare – non trasferibilità – negoziazione – responsabilità
Il soggetto che materialmente paga un assegno non trasferibile, a persona diversa dall’intestatario, è contrattualmente responsabile dell’eventuale errore, ma ha comunque la possibilità di provare la propria estraneità, per aver esso assolto la propria obbligazione con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2 cc.