Solo il sequestrante e non anche i creditori intervenuti prevalgono sull’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro

Cass. Sez. III, 10.10.2017 n. 23667

Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca – iscrizione – sequestro – prevalenza – condizioni

L’art. 2916 cod. civ. (al quale fa rimando l’art. 2906 cod. civ.), nell’escludere l’invalidità dell’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro, espressamente ne sancisce l’inefficacia relativa (come si evince dall’impiego della frase “non si tiene conto”). L’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro è improduttiva di effetti nei confronti del (solo) creditore sequestrante L’inefficacia relativa implica che nella distribuzione del ricavato dall’espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l’iscrizione ipotecaria è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell’esecuzione.