Cass. Sez. III, 15.9.2021 n. 24891
Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – prescrizione – interruzione – condizioni
L’instaurazione del processo sommario di cognizione avviene con il deposito del ricorso in cancelleria e non con la sua successiva notificazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, come sembrerebbe ricavarsi dalla lettura dell’art. 39, comma 3, c.p.c., la cui applicazione, tuttavia, a differenza dei giudizi ordinari, comporterebbe, sia ai fini della litispendenza che dell’interruzione della prescrizione, la dipendenza della parte dalla tempestività dell’operato del giudice, sul quale la stessa non può avere controllo. Viceversa, ciò che rileva, ai fini dell’interruzione della prescrizione, è l’intento della parte di avvalersi del diritto potestativo, che si palesa mediante la proposizione della domanda all’autorità giudiziaria, ovvero con il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e che, allo stesso tempo, sia analogamente chiara alla controparte, la percezione di tale intento.