Cass. Sez. I, 12.6.2015 n. 12262
Diritto finanziario – contratto – quadro – inadempimento intermediario – risoluzione – condizioni
L’intermediario finanziario ha una serie di obblighi verso il cliente secondo la normativa di settore che disciplina la prestazione dei servizi previsti nel contratto di intermediazione finanziaria, secondo cui l’intermediario deve acquisire le informazioni rilevanti circa la situazione finanziaria del cliente (know your customer rule), tenerlo costantemente informato per valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni, astenersi dal consigliare ed effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente (suitability rule), non effettuare, salvo espressa autorizzazione scritta, con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto.
Alcuni di questi obblighi si pongono nel momento antecedente il contratto-quadro, altri lo seguono e rilevano nella sua fase esecutiva, quella stessa cioè in cui si collocano i singoli “ordini” o operazioni negoziali, che l’intermediario compie per conto del cliente. La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento, o inesatto adempimento, contrattuale. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso.