Sugli interessi moratori di un credito bancario è dovuta l’imposta proporzionale del 3%

Cass. Sez. Trib., 17.11.2017 n. 27304

Diritto bancario – interessi moratori – imposta di registro – aliquota proporzionale – sussistenza

Sulla quota di interessi riconosciuti in una sentenza di condanna a favore di un istituto di credito è legittima l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% e non dell’Iva, visto che l’articolo 15, comma 1, Dpr 633/1972, dispone che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori.