La parte che non adempie legittimamente un’obbligazione pecuniaria non deve pagare gli interessi moratori al creditore

Cass. Sez. II, 14.9.2017 n. 21315

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratti sinallagmatici – eccezione di inadempimento – mora – insussistenza

Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 cod. civ., se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.