Cass. Sez. I, 13.10.2017 n. 24156
Diritto bancario – anatocismo – delibera CICR 9.2.2000 – contratti precedenti – esclusione
Nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice – dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. – deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.