Cass. Sez. I, 18.5.2017 n. 12544
Diritto finanziario – obblighi informativi – nel corso del rapporto – caratteristiche
In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998, è obbligo dell’intermediario di indicare all’investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un’operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.