Cass., Sez. Un. 10.5.2016, n. 9449
Condominio negli edifici – ripartizione delle spese – cose in custodia
In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivano da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello) ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria».
Le spese relative ai danni causati dalle infiltrazioni, pertanto, in conclusione secondo le Sezioni Unite, «salvo la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro», vanno di regola attribuite secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c.: e cioè per un terzo a carico del proprietario (o dell’usuario) esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.