Cass. Sez. II, 13.9.2018 n. 22372
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratti sinallagmatici – risoluzione – inadempimento reciproco – valutazione
Nei contratti con prestazioni corrispettive, laddove ciascuna parte è tenuta alla sua prestazione solo in quanto l’altra adempia contemporaneamente la propria, tranne che, o per pattuizione espressa o per la natura del contratto, non sussiste l’esigenza di un diverso regolamento temporale per l’adempimento delle due prestazioni, in caso di denuncia di inadempienze reciproche (come avvenuto nella specie), è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.