Quando i contraenti si contestano reciprocamente inadempimenti si guarda alla buona fede

Cass. Sez. II, 8.1.2014 n. 153

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto a prestazioni corrispettive – eccezione di inadempimento

Nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, ove una parte dichiari di non adempiere la sua prestazione perché l’altra è ritenuta inadempiente, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio delle prestazioni, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte, deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato.