In caso di ritardo di consegna della merce è l’acquirente che deve provare di avere subito un danno

Cass. Sez. II, 6.4.2022 n. 11126

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – obbligo di consegna – ritardo – danni – onere della prova – ripartizione

Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.