In caso di recesso per impossibilità sopravvenuta, non c’è il diritto a richiedere il doppio della caparra

Cass. Sez. II, 31.7.2023 n. 23209

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – impossibilità sopravvenuta – recesso – caparra – restituzione

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra.