L’impugnazione di un debito garantito dal pegno, costituito anche a garanzia di altri debiti, può determinare la sua revocabilità

Cass. Sez. I, 26.2.2018 n. 4506

Diritto delle obbligazioni e contratti – pegno – pluralità di debiti garantiti – revocazione – sussistenza

L’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo, del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto.