La sola iscrizione all’albo delle imprese artigiane non è sufficiente per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis cc

Cass. Sez. I, 13.7.2018 n. 18723

Diritto fallimentare – fallimento – privilegio artigiano – requisiti

L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell’impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia.