Cass. Sez. VI, 7.1.2016 n. 98
Diritto commerciale – impresa individuale – cancellazione – estinzione – insussistenza
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.