Cass. Sez. I, 8.1.2019 n. 207
Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione – illegittimità – danno – prova – necessità
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 cc (responsabilità da attività pericolosa con inversione dell’onere della prova sull’an debeatur), il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.