Il risarcimento è negato se la banca informa il cliente sulla reale situazione del prodotto finanziario

Cass. Sez. I, 11.10.2022 n. 29616

Diritto bancario e dei mercati finanziari – intermediario finanziario – obblighi informativi – adempimento – condizioni

Di fronte a un’operazione inadeguata per il cliente investitore le regole di comportamento sono:
1) La banca, come intermediario finanziario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, deve offrire all’investitore, prima che l’operazione sia posta in essere, un’effettiva spiegazione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione stessa, dandogli tutte le informazioni sulle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata in modo che, anche riguardo ad essa, la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole.
2) L’investitore, ricevute le informazioni che evidenzino l’inadeguatezza dell’operazione, se intenda insistere per la sua esecuzione, deve autorizzare la banca in forma espressa e la dichiarazione che lui rende in forma scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate.
3) La presunzione tuttavia non vale a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione se l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.