Cass. Sez. I, 14.2.2025 n. 3759
Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – informazioni – rifiuto – obblighi
Se il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio non vale a esonerare l’intermediario dall’obbligo di verifica dell’adeguatezza del prodotto finanziario, la banca può supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c.d. «profilatura di propensione al rischio» dell’investitore dai pregressi investimenti, non dovendo perciò solo presumere una propensione al rischio minima o ridotta.