Il regresso del garante verso il debitore principale si limita alla somma ricavata dalla vendita del bene del primo

Cass. Sez. III, 6.12.2022 n. 35847

Diritto delle obbligazioni e contratti – garanzia – regresso – importo – limiti

L’azione di regresso è esercitabile dal garante per ottenere la restituzione dell’importo pagato al creditore ipotecario all’esito dell’escussione della garanzia e, dunque, opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito dalla vendita del bene ipotecato per la soddisfazione del predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pretendere il preteso effettivo valore di mercato dello stesso.