Cass. Sez. I, 12.3.2025 n. 6570
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – garanzia pubblica – revoca – necessità – esclusione
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici si applica anche ai crediti di regresso derivanti dall’escussione di garanzie pubbliche, indipendentemente dall’adozione di un formale provvedimento di revoca. Il credito del gestore del fondo di garanzia sorge con il pagamento alla banca e mantiene il privilegio anche se la revoca dell’agevolazione è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del debitore garantito.