Il privilegio della garanzia SACE resta anche senza un formale provvedimento di revoca

Cass. Sez. I, 12.3.2025 n. 6570

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – garanzia pubblica – revoca – necessità – esclusione

Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici si applica anche ai crediti di regresso derivanti dall’escussione di garanzie pubbliche, indipendentemente dall’adozione di un formale provvedimento di revoca. Il credito del gestore del fondo di garanzia sorge con il pagamento alla banca e mantiene il privilegio anche se la revoca dell’agevolazione è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del debitore garantito.