Il principio dell’art. 1194 cc non si applica al conto corrente a meno che non si sia superato il fido o il conto non sia affidato

Cass. Sez. I, 20.6.2022 n. 19812

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – rimesse – imputazione – applicazione dell’art. 1194 cc – condizioni

Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito.