Cass. Sez. III, 25.7.2022 n. 23149
Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – ripianamento perdite – nullità –esclusione
Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all’ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d’un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l’atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. Allo stesso modo non costituisce un pactum de non petendo.