Il fallimento successivo salva l’ipoteca che sarebbe stata inefficace per il concordato

Cass. Sez. I, 8.7.2022 n. 21758

Diritto della crisi di impresa – concordato – ipoteca – inefficacia – condizioni

L’art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e ss. l.fall.