Il fallimento risponde anche dei fatti illeciti riferibili al curatore

Cass. Sez. I, 7.6.2022 n. 18289

Diritto della crisi di impresa – fallimento – credito risarcitorio – riferibilità – sussistenza

Anche il credito risarcitorio va posto a carico del fallimento e rientra nel novero di quelli di cui alla L. Fall., art. 111, n. 1, la cui applicazione deve intendersi non già circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatela stessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico, purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.