Il decreto di esecutività dello stato passivo costituisce giudicato endoprocedimentale

Cass. Sez. I, 30.6.2023 n. 18591

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – stato passivo – decreto – giudicato – condizioni

Il creditore concorsuale può denunciare la violazione in sede di riparto del giudicato endofallimentare che si assume essersi formato con l’approvazione dello stato passivo. La natura stessa del giudicato, propria del decreto di approvazione dello stato passivo, ne comporta l’assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie ed esclude la possibilità di ricorrere ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando applicazione i principi dettati dall’art. 12 e ss. disp. prel. c.c.