Il danno da errata segnalazione

Cass. Sez. I, 16.4.2018, n. 9385

Delle obbligazioni – dei fatti illeciti – risarcimento per fatto illecito – errata segnalazione

L’ingiusta iscrizione nell’archivio dei debitori insolventi integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro. Ne consegue che il danno da errata segnalazione è configurabile. Tale nocumento, tuttavia, non può considerarsi in re ipsa alla segnalazione ma la parte che vuole ottenere la rifusione ha l’onere di dimostrare quali inconvenienti siano derivati da tale iscrizione (ad esempio rifiuto mutuo o finanziamento). Tuttavia, trattandosi di danno alla reputazione, detto nocumento può essere dimostrato anche per presunzioni ed è ammessa la liquidazione in via equitativa.
Pertanto, la parte che chiede la rifusione del danno ha l’onere di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni o allegazioni sommarie, il pregiudizio subito. Il ristoro, per converso, non può essere riconosciuto qualora l’interessato si limiti a sostenere che dalla lesione di un diritto fondamentale, nel caso di specie la reputazione, derivi un danno in re ipsa senza allegare alcun principio probatorio in merito al nocumento patito.