Il creditore fondiario mantiene il privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB anche con il nuovo Codice della Crisi di Impresa

Cass. Sez. I, 19.8.2024 n. 22914

Diritto della crisi di impresa – creditore fondiario – privilegio processuale – sussistenza

Le banche possono procedere con l’esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento. Infatti, l’istituto di credito ha il diritto di portare avanti il pignoramento dell’immobile del debitore, nonostante quest’ultimo sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Questa disposizione ricalca quanto già previsto per la liquidazione giudiziale, perché le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.