Il creditore deve liquidare il bene ricevuto in pegno in caso di rischio di un suo deterioramento

Cass. Sez. I, 6.3.2023 n. 6549

Diritto delle obbligazioni e contratti – pegno – deterioramento – obbligo liquidazione – sussistenza

Viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all’eventuale liquidazione del medesimo.