Il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due cointestatari è nullo

Cass. Sez. I, 8.4.2024 n. 9331

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto quadro – più intestatari – sottoscrizione – necessità

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.