Cass. Sez. I, 18.7.2023 n. 20800
Diritto industriale – proprietà industriale – contraffazione – obbligo restitutorio – sussistenza
Il soggetto contraffattore, anche se agisce in mancanza dell’elemento soggettivo (doloso o colposo) è comunque tenuto a restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio di cui all’art. 125 c.p.i. volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela, laddove la contraffazione fosse causata in assenza di dolo o colpa.