Cass. Sez. II, 6.9.2023 n. 25977
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – mutuo – rimborso anticipato – costi – conseguenze
E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005.