Cass. Sez. II, 25.2.2025 n. 4874
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – beni immobili –trascrizione – effetti
Il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa si risolve sulla base delle priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può essere provata in giudizio soltanto attraverso la produzione – in originale o in copia conforme – della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo il quale essendo la stessa un atto di parte, gli effetti connessi alla relativa formalità si producono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa che contiene gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce ed il soggetto al quale la domanda sia rivolta.