Il conduttore ha sempre l’obbligo di evitare innovazioni

Cass. Sez. III, 15.4.2022 n. 12384

Diritto delle obbligazioni e contratti – locazione – innovazioni – divieto – sussistenza

L’obbligo del conduttore di osservare, nell’uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata.