Il concordato preventivo con continuità aziendale è possibile anche in caso di affitto di azienda

Cass. Sez. I, 5.4.2022 n. 10988

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – affitto di azienda – compatibilità – sussistenza

Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186 bis LF è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione della suddetta alla procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto di affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere poi all’acquisto dell’azienda (rispettivamente affitto cd. ponte o cd. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo fra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile.