I rapporti tra esecuzione individuale e procedura di composizione della crisi

Cass. Sez. III, 26.7.2023 n. 22715

Diritto della crisi di impresa – composizione della crisi – esecuzione individuale – divieto di prosecuzione – effetti

Qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 623 cpc; tuttavia, nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata – che abbia ragione di contestare la decisione – opporsi al provvedimento con cui lo stesso giudice dell’esecuzione abbia disposto il prosieguo della procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. cpc, pena l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata.