L’esistenza di un gruppo societario non esclude che chi amministra la holding lo sia di fatto anche per le controllate

Cass. Sez. I, 23.6.2015 n. 12979

Diritto societario – direzione e coordinamento – amministratore di fatto – sussistenza

La fattispecie di responsabilità introdotta dalla riforma con l’art. 2497 cod.civ. non ha eliminato la possibilità che esista la figura dell’amministratore di fatto e della relativa responsabilità. Infatti non si ravvisa, in astratto, incompatibilità tra la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso da parte degli holders. Quest’ultima situazione si ha quando le funzioni di amministrazione sono svolte direttamente – non diversamente dagli amministratori di diritto – da un soggetto in assenza di una qualsivoglia investitura; la prima corrisponde invece ad una situazione di diritto nella quale ad una società controllante è consentita la direzione di società controllate rispettando l’autonomia delle società che vengono dirette, e quindi senza ingerirsi direttamente nella loro gestione bensì impartendo direttive che gli amministratori applicheranno autonomamente. Non può dunque escludersi che il soggetto cui sono attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding, possa esercitare di fatto poteri di amministrazione e, disattendendo l’autonomia della società controllata con il ridurne gli amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l’amministratore: in tal caso, una situazione di fatto viene a sostituire il diverso assetto prefigurato dalle norme giuridiche ed il gruppo viene a ridursi ad un mero simulacro formale.