Il patto che esclude la garanzia per vizi presuppone la buona fede del venditore

Cass. Sez. II, 11.5.2016 n. 9651

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – vizi o difetti – garanzia – patto di esclusione – buona fede – sussistenza

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490 secondo comma cod. civ. – secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa – presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave.