La garanzia dell’appaltatore per vizi o difformità dell’opera si ha solo se questa sia stata conclusa

Cass. Sez. II, 27.11.2017 n. 28233

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – garanzie – condizioni

In nell’ipotesi in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è senz’altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 c.c., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti . Questo vale anche per ’ipotesi di rovina e difetti di cose immobili disciplinata dall’art. 1669 cc.