Il pagamento fatto dal garante autonomo è revocabile come quello fatto dal fideiussore

Cass. Sez. I, 2.11.2017 n. 26062

Diritto fallimentare – azione revocatoria – contratto autonomo di garanzia – sussistenza

Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina; ai fini della revocatoria, infatti, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell’attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia e che risulta dunque revocabile ex art. 67, comma 2, l.fall. al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.