La forma convenzionale va rispettata a pena di nullità

Cass. Sez. I, 12.3.2018 n. 5890

Diritto finanziario – ordini di investimento – forma convenzionale – mancato rispetto – nullità – sussistenza

L’art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, solo per il contratto quadro e quindi le parti possono disporre che i singoli ordini di investimento o di disinvestimento debbano essere impartiti dal cliente all’intermediario con una specifica forma ai sensi dell’art. 1352 c.c.; il mancato rispetto della forma convenzionale determina la nullità dell’ordine. La forma che le parti possono richiedere per i singoli ordini non deve necessariamente essere quella scritta; quest’ultima è richiesta espressamente dal legislatore solo per l’accordo. Le conseguenze di ciò sono il giustificato rifiuto dell’intermediario di eseguire un ordine impartito in una forma diversa da quella pattuita convenzionalmente e la legittimazione di tutti i contraenti a fare valere la nullità dello stesso.