Cass. Sez. I, 6.2.2018 n. 2820
Diritto fallimentare – azione revocatoria – fondo patrimoniale – condizioni
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito; tale atto è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fall. salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.