Chi costituisce un fondo patrimoniale dopo la condanna e non lascia beni residui, si presume che abbia voluto nuocere al suo creditore

Cass. Sez. VI, 18.7.2014 n. 16498

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fondo patrimoniale – azione revocatoria ordinaria – animus nocendi – presunzione

La per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore.
E’ vero che l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.