La fideiussione gratuita è revocabile

Cass. Sez. VI, 2.12.2014 n. 25507

Diritto fallimentare – azione revocatoria – atti a titolo gratuito – fideiussione – condizioni

In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 L.F., tra i quali può ricomprendersi anche la fideiussione, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio posto in essere da un soggetto terzo poi fallito va compiuta con riguardo esclusivo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico dello stesso; con la conseguenza che l’atto deve ritenersi gratuito quando dall’operazione il terzo non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale (avendo inteso avvantaggiare unicamente il debitore), mentre deve ritenersi oneroso tutte le volte in cui riceva invece un vantaggio dallo stesso debitore, dal creditore o anche da terzi.