L’intermediario finanziario risponde dei fatti illeciti del promotore

Cass. Sez. III, 18.12.2015 n. 25442

Diritto finanziario – intermediario finanziario – promotore – attività illecita – responsabilità

L’intermediario finanziario abilitato risponde di un illecito compiuto in danno di terzi – art. 31. 3 D.L.gs. del 1998 n. 58 – dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, con conseguente responsabilità dell’intermediario per effetto della correlazione essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria – tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari, il cui espletamento abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita.