Cass. Sez. III, 8.5.2015 n. 9328
Diritto delle obbligazioni e contratti – rappresentanza – falsità – tutela del terzo – condizioni
In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Va poi precisato che il terzo contraente ha solo la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare ex art. 1393 cc se chi si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi.