Cass. Sez. VI, 25.6.2015 n. 13180
Diritto delle obbligazioni e contratti – falsus procurator – responsabilità – condizioni
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promettente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome dei promissario acquirente pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo. Di conseguenza il contraente che subisce l’attività del falsus procuator non può invocare il principio dell’affidamento incolpevole avendo omesso di usare l’ordinaria diligenza che gli imponeva di richiedere all’altro contraente l’esibizione della procura scritta.