Il fallimento sopravvenuto rende inammissibile l’impugnazione avverso il diniego di omologa del concordato preventivo

Cass. Sez. Un., 10.4.2017 n. 9146

Diritto fallimentare – fallimento – concordato preventivo – impugnazione del diniego alla omologa – inammissibilità

La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.