Cass. Sez. III, 13.12.2018 n. 32228
Diritto delle obbligazioni e contratti – fallimento – interruzione – omessa riassunzione – estinzione – estensione alle altre parti – esclusione
L’interruzione determinata dal fallimento della parte chiamata in garanzia riguarda solo il rapporto processuale relativo alla parte attinta dall’evento interruttivo e la rilevata tardività dell’istanza di riassunzione, con il relativo effetto dell’estinzione del processo dichiarato dal giudice, riguarda solo il rapporto processuale relativo alla garante. L’evento interruttivo riguardante quest’ultima non si propaga al rapporto processuale con le altre parti che non hanno alcun onere di provvedere alla riassunzione.